{"id":4180,"date":"2024-10-03T13:24:57","date_gmt":"2024-10-03T13:24:57","guid":{"rendered":"https:\/\/vca.partners\/?p=4180"},"modified":"2024-10-03T13:24:57","modified_gmt":"2024-10-03T13:24:57","slug":"il-concordato-preventivo-biennale-d-lgs-12-2-2024-n-13-analisi-della-disciplina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vca.partners\/en\/il-concordato-preventivo-biennale-d-lgs-12-2-2024-n-13-analisi-della-disciplina\/","title":{"rendered":"Il concordato preventivo biennale (D.lgs. 12.2.2024 n. 13) &#8211; Analisi della disciplina"},"content":{"rendered":"<h2>1\u00a0\u00a0 PREMESSA<\/h2>\n<p>Il nuovo concordato preventivo biennale, dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, \u00e8 disciplinato dal D.lgs.12.2.2024 n. 13.<\/p>\n<p>Attraverso questo istituto, ancora oggetto di aggiustamenti e correttivi da parte del Governo, si in- tende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizionedell\u2019Amministrazione finanziaria. Inparticolare, mediante il concordato preventivo bien- nale sar\u00e0 possibile fissare per un biennio (periodi d\u2019imposta 2024 e 2025), previo accordo tra il singolo contribuente e l\u2019Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall\u2019esercizio d\u2019impresa o dall\u2019esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle <strong>imposte sui redditi e IRAP<\/strong>, qualora dovuta. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.<\/p>\n<h2>2\u00a0\u00a0 AMBITO SOGGETTIVO<\/h2>\n<p>Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoroautonomo derivante dall\u2019esercizio di arti e professioni, che svolgono attivit\u00e0 nel territorio dello Stato. In particolare, ilnuovo istituto \u00e8 riservato a due tipologie di contribuenti:<\/p>\n<ul>\n<li>i soggetti che applicano gli ISA;<\/li>\n<li>i contribuenti in regime forfetario di cui alla 190\/2014; per tali soggetti il concordato si applica in viasperimentale per il solo periodo d\u2019imposta 2024.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>3\u00a0\u00a0 RE\u01eaUISITI DI ACCESSO<\/h2>\n<p>Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo<\/p>\n<p>d\u2019imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:<\/p>\n<ul>\n<li>non deve avere debiti tributari (art. 10 del lgs. 13\/2024);<\/li>\n<li>oppure deve aver estinto i debiti d\u2019importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall\u2019Agenzia delle Entrate o da contributi previdenzialidefinitivamente accertati, entro il termine per l\u2019accettazione della propo-<\/li>\n<\/ul>\n<p>I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a deca- denza deirelativi benefici.<\/p>\n<h2>4\u00a0\u00a0 CAUSE DI ESCLUSIONE<\/h2>\n<p>Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, \u00e8 necessario tenere conto di diverse cause di esclu-<\/p>\n<p>sione, che impediscono l\u2019applicazione del concordato preventivo biennale. L\u2019accesso al nuovoistituto \u00e8 infatti precluso in caso di:<\/p>\n<ul>\n<li>omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d\u2019imposta precedenti aquelli di applicazione del concordato;<\/li>\n<li>condanna per uno dei reati tributari di cui al D.lgs. 74\/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali,riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita, com- messi negli ultimi treperiodi d\u2019imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;<\/li>\n<li>inizio attivit\u00e0 nel periodo d\u2019imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), per i contribuenti in regime forfetario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione. Il D.lgs. 13\/2024 richiedeinfatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in pre- senza di una causa di esclusione.<\/p>\n<h2>5\u00a0\u00a0 DETERMINAZIONE DEL REDDITO<\/h2>\n<p>Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate utilizzando i dati:<\/p>\n<ul>\n<li>forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P (modello ISA 2024) o del quadro LM (modelloREDDITI PF 2024);<\/li>\n<li>relativi ai modelli ISA;<\/li>\n<li>presenti nelle banche dati dell\u2019Amministrazione<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale or- dinaria anche incaso di adesione al concordato preventivo biennale.<\/p>\n<ul>\n<li><u>REDDITO DI LAVORO AUTONOMO<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall\u2019Agenzia delle Entrate se- condo le regoleordinarie previste dal TUIR, ossia come differenza tra:<\/p>\n<ul>\n<li>i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d\u2019imposta, anche sotto forma di parteci- pazione agliutili;<\/li>\n<li>le spese sostenute nel periodo stesso nell\u2019esercizio dell\u2019arte o della Tuttavia, ilreddito stimato dall\u2019Agenzia delle Entrate non tiene conto:<\/li>\n<li>delle plusvalenze e delle minusvalenze;<\/li>\n<li>dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in societ\u00e0 di persone o associazioni di cui all\u2019art. 5del<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione delreddito concordato.<\/p>\n<h3>Reddito concordato minimo<\/h3>\n<p>In ogni caso, il reddito concordato, cos\u00ec come integrato dei componenti sopra indicati, non pu\u00f2 es- sere inferiore a2.000,00 euro.<\/p>\n<ul>\n<li><u>REDDITO DI IMPRESA<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Anche il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall\u2019Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinariepreviste dal TUIR, applicabili in base al regime adottato nel caso specifico. Ad esem- pio, se si tratta di impresa incontabilit\u00e0 semplificata, si far\u00e0 riferimento ai criteri dell\u2019art. 66 del TUIR. Tuttavia, il reddito d\u2019impresa propostodall\u2019Agenzia delle Entrate non tiene conto di:<\/p>\n<ul>\n<li>plusvalenze e minusvalenze;<\/li>\n<li>sopravvenienze attive e passive;<\/li>\n<li>redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in societ\u00e0 di persone e associazioni di cui all\u2019art. 5 del TUIR, inGEIE, in societ\u00e0 di capitali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi delle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dallesingole disposizioni applicabili.<\/p>\n<h3>Perdite fiscali<\/h3>\n<p>Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni dovr\u00e0 essere ulteriormente ridotto per tener conto<\/p>\n<p>delle perdite fiscali conseguite nei periodi d\u2019imposta precedenti.<\/p>\n<h3>Reddito concordato minimo<\/h3>\n<p>In ogni caso, il reddito concordato, cos\u00ec come integrato dei componenti sopra indicati, non pu\u00f2 es- sere inferiore a2.000,00 euro.<\/p>\n<ul>\n<li><u>VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all\u2019IRAP, il cui valore della produzionesar\u00e0 determinato dall\u2019Agenzia delle Entrate in base ai criteri propri per ogni tipolo- gia di soggetto.<\/p>\n<p>Tuttavia, il valore della produzione netta concordato non tiene conto:<\/p>\n<ul>\n<li>delle plusvalenze e sopravvenienze attive;<\/li>\n<li>delle minusvalenze e sopravvenienze<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive de- termina unacorrispondente variazione del valore della produzione netta concordato.<\/p>\n<h3>Valore della produzione netta concordato minimo<\/h3>\n<p>In ogni caso, il valore della produzione netta, cos\u00ec come dei componenti sopra indicati, non pu\u00f2 essere inferiore a2.000,00 euro.<\/p>\n<ul>\n<li><u>REDDITO PRODOTTO IN REGIME FORFETARIO<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verr\u00e0 applicata l\u2019imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in casodi nuova attivit\u00e0), viene calcolato dall\u2019Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni adisposizione dell\u2019Agenzia delle Entrate, secondo le regole proprie del regime.<\/p>\n<p>I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfetario rimangono deducibili dal reddito<\/p>\n<p>concordato, come previsto dall\u2019art. 1 co. 64 della L. 190\/2014.<\/p>\n<h3>Reddito concordato minimo<\/h3>\n<p>In ogni caso, il reddito concordato soggetto ad imposta sostitutiva non potr\u00e0 essere inferiore a 2.000,00 euro.<\/p>\n<h2>6\u00a0\u00a0 PROCEDURA DI ACCESSO<\/h2>\n<p>La proposta di concordato viene formulata dall\u2019Agenzia delle Entrate sulla base, tra l\u2019altro, di dati che devono esserecomunicati all\u2019Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.<\/p>\n<p>La comunicazione di tali dati dovr\u00e0 essere effettuata con la compilazione:<\/p>\n<ul>\n<li>del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;<\/li>\n<li>della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti \u201csolari\u201d che applicano gli ISA, l\u2019adesione al nuovo istituto siconcretizzer\u00e0 quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024.<\/p>\n<p><strong>6.1\u00a0 \u00a0<\/strong><u>ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA<\/u><\/p>\n<p>Con l\u2019accettazione della proposta formulata dall\u2019Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d\u2019imposta oggetto di concordato.<\/p>\n<h3>Redditi imputati per trasparenza<\/h3>\n<p>L\u2019accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all\u2019art. 5 del TUIR (societ\u00e0 di persone e soggetti equiparati)e agli artt. 115 e 116 del TUIR (societ\u00e0 di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati.<\/p>\n<h2>7\u00a0\u00a0 EFFETTI DEL CONCORDATO<\/h2>\n<p>Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:<\/p>\n<ul>\n<li>presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;<\/li>\n<li>rispettare gli ordinari obblighi contabili;<\/li>\n<li>effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><u>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Sar\u00e0 facolt\u00e0 del contribuente versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quelloconcordato.<\/p>\n<ul>\n<li><u>CIRCOSTANZE ECCEZIONALI SFAVOREVOLI<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivosuperiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, provocano la cessazione degli effetti del regime diconcordato preventivo, a partire dal periodo d\u2019imposta in cui tale differenza si verifica. L\u2019art. 4 del DM<\/p>\n<p>14\/06\/2024 individua circostanze eccezionali per cui cessano gli effetti del concor-dato. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>Eventi calamitosi per i quali \u00e8 stato dichiarato lo stato di emergenza;<\/li>\n<li>Altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all\u2019attivit\u00e0 tali da renderli ancheparzialmente inagibili e non pi\u00f9 idonei all\u2019uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare lasospensione del ciclo produttivo, l\u2019impossibilit\u00e0 di acce- dere ai locali di esercizio dell\u2019attivit\u00e0, o la sospensione dell\u2019attivit\u00e0, laddove l\u2019unico o principale cliente sia un soggetto il quale a casa di dettieventi, abbia interrotto l\u2019attivit\u00e0;<\/li>\n<li>Liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;<\/li>\n<li>Cessione in affitto dell\u2019unica azienda;<\/li>\n<li>Sospensione attivit\u00e0 ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA, o sospensione della professione dandone comunicazione all\u2019ordine o alla cassa di competenza. 7.3 regime premiale<\/li>\n<li><u>REGIME PREMIALE<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all\u2019art. 9-<em>bis <\/em>co. 11del DL 50\/2017.<\/p>\n<ul>\n<li><u>ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nei periodi d\u2019imposta oggetto di concordato i redditi d\u2019impresa e di lavoro autonomo non potranno<\/p>\n<p>essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.<\/p>\n<p>Tuttavia, anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni overifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.<\/p>\n<ul>\n<li><u>DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Per la stima del reddito CPB, viene preso in considerazione il reddito 2023, a cui vengono applicate le variazioni legatealla misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilit\u00e0 e di anomalia ISA. Se successivamente a tali variazioni gli indicatori risultano migliorabili, viene preso a riferimento il valore dei ricavi o compensi necessari alraggiungimento della massima affidabilit\u00e0 fiscale.<\/p>\n<p>L\u2019acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato \u00e8 calcolato sulla base dei redditi<\/p>\n<p>concordati.<\/p>\n<p>Tuttavia, per il primo periodo d\u2019imposta di applicazione del concordato, se l\u2019acconto \u00e8 versato in due rate:<\/p>\n<ul>\n<li>la prima rata \u00e8 calcolata secondo le regole ordinarie;<\/li>\n<li>la seconda rata \u00e8 determinata dalla differenza tra l\u2019acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base delreddito concordato e quanto versato con la prima<\/li>\n<\/ul>\n<h2>8\u00a0\u00a0 CESSAZIONE DEL CONCORDATO<\/h2>\n<p>Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:<\/p>\n<ul>\n<li>durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l\u2019attivit\u00e0 rispetto a quella esercitata nel periodo d\u2019imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attivit\u00e0 sia pre- vista l\u2019applicazione del medesimo ISA (o la nuova attivit\u00e0 rientri in un settore al quale si appli- cano i medesimi coefficienti diredditivit\u00e0, in caso di utilizzo del regime forfetario);<\/li>\n<li>sia cessata l\u2019attivit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d\u2019imposta in cui si verificano i citati<\/p>\n<p>eventi.<\/p>\n<h2>9\u00a0\u00a0 DECADENZA DAL CONCORDATO<\/h2>\n<p>A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d\u2019imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.<\/p>\n<h3>Ravvedimento operoso<\/h3>\n<p>Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimentooperoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere gi\u00e0 constatate e non devono essere iniziati accessi,ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.<\/p>\n<ul>\n<li><u>DICHIARAZIONE INFEDELE<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Costituisce causa di decadenza l\u2019emersione a seguito di accertamento di attivit\u00e0 non dichiarate o l\u2019inesistenza o l\u2019indeducibilit\u00e0 di passivit\u00e0 dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi di- chiarati relativamente aiperiodi d\u2019imposta oggetto di concordato o a quello precedente.<\/p>\n<p>Il contribuente decade dal concordato anche nel caso di presentazione di una dichiarazione integra- tiva delladichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2023 peri soggetti \u201csolari\u201d) con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione nettarispetto a quelli in base ai quali \u00e8 avvenuta l\u2019accettazione della proposta di concordato.<\/p>\n<ul>\n<li><u>VERIFICARSI DI CAUSE DI ESCLUSIONE<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale nel caso in cui, successivamente all\u2019ac- cettazione dellaproposta, si verifichi una causa di esclusione; si tratta, in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d\u2019imposta pre- cedenti a quellodi applicazione del concordato;<\/li>\n<li>della condanna per uno dei reati tributari di cui al lgs. 74\/2000 o per i reati di false comunica- zioni sociali,riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita, commessi negli ultimi treperiodi d\u2019imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.<\/li>\n<li><u>EMERSIONE DI DEBITI TRIBUTARI<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>La decadenza dal concordato preventivo si verifica anche nel caso in cui il contribuente, con riferi- mento al periodo d\u2019imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari d\u2019importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, com- presi interessi e sanzioni:<\/p>\n<ul>\n<li>per tributi amministrati dall\u2019Agenzia delle Entrate;<\/li>\n<li>per contributi previdenziali definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o con atti impo- sitivi non pi\u00f9impugnabili).<\/li>\n<li><u>OMESSI VERSAMENTI<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il mancato versamento delle imposte derivanti dall\u2019adesione al concordato preventivo biennale emerso<\/p>\n<p>a seguito dei controlli automatizzati di cui all\u2019art. 36-<em>bis<\/em> del DPR 600\/73 costituisce causa di decadenza.<\/p>\n<ul>\n<li><u>VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTIT\u00c0<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d\u2019imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">minorreddito o valorenettodellaproduzione oggetto di concordato per un importosuperiore al 30%;<\/p>\n<ul>\n<li>omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d\u2019imposta e\/o IVA relati- vamente aiperiodi d\u2019imposta oggetto del concordato;<\/li>\n<li>violazioni relative all\u2019invio dei corrispettivi telematici o all\u2019emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali edocumenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodid\u2019imposta oggetto del concordato;<\/li>\n<li>sottrazione all\u2019ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorch\u00e9 non obbligatori, dei quali risulti con certezza l\u2019esistenza, relativi ai periodi d\u2019imposta oggetto del concordato;<\/li>\n<li>omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l\u2019emissione degli scontrini fiscali e manomissione deiregistratori telematici, nei periodi d\u2019imposta oggetto del<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">\n<h2>10\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 TABELLA RIASSUNTIVA<\/h2>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table style=\"font-weight: 400\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"582\"><strong>Concordato<\/strong> <strong>preventivo<\/strong> <strong>biennale<\/strong> <strong>2024-2025<\/strong> <strong>(soggetti<\/strong><strong>\u201csolari\u201d)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\" width=\"122\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Ambito soggettivo<\/td>\n<td width=\"460\">Contribuenti a cui si applicano gli ISA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Contribuenti in regime forfetario<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"4\" width=\"122\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Cause di esclusione<\/td>\n<td width=\"460\">Debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o2023<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Condanna per uno dei reati tributari di cui al D.lgs. 74\/2000 o per i reati di falseco- municazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni outilit\u00e0 di provenienza illecita, commessi nel 2021, 2022 o 2023<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Inizio attivit\u00e0 nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"3\" width=\"122\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Effetti del concordato<\/td>\n<td width=\"460\">Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2024 e 2025 (solo2024 per contribuenti forfetari)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Regime premiale ISA (solo soggetti ISA)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"3\" width=\"122\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Cessazione<\/td>\n<td width=\"460\">Modifica dell\u2019attivit\u00e0 esercitata<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Cessazione dell\u2019attivit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Circostanze eccezionali sfavorevoli (da individuare con DM)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"5\" width=\"122\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Decadenza<\/td>\n<td width=\"460\">Accertamento di attivit\u00e0 non dichiarate o inesistenza\/indeducibilit\u00e0 di passivit\u00e0dichia- rate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d\u2019imposta2023-2025<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Verificarsi di una causa di esclusione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Omesso versamento delle imposte concordate<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"460\">Violazioni di non lieve entit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"font-weight: 400\">DOTT. GIORGIO LINATI<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1\u00a0\u00a0 PREMESSA Il nuovo concordato preventivo biennale, dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, \u00e8 disciplinato dal D.lgs.12.2.2024 n. 13. Attraverso questo istituto, ancora oggetto di aggiustamenti e correttivi da parte del Governo, si in- tende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizionedell\u2019Amministrazione finanziaria. 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