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Ottobre 2024

Il concordato preventivo biennale (D.lgs. 12.2.2024 n. 13) – Analisi della disciplina

1   PREMESSA

Il nuovo concordato preventivo biennale, dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal D.lgs.12.2.2024 n. 13.

Attraverso questo istituto, ancora oggetto di aggiustamenti e correttivi da parte del Governo, si in- tende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizionedell’Amministrazione finanziaria. Inparticolare, mediante il concordato preventivo bien- nale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, qualora dovuta. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

2   AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoroautonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, ilnuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

  • i soggetti che applicano gli ISA;
  • i contribuenti in regime forfetario di cui alla 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in viasperimentale per il solo periodo d’imposta 2024.

3   REǪUISITI DI ACCESSO

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo

d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:

  • non deve avere debiti tributari (art. 10 del lgs. 13/2024);
  • oppure deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenzialidefinitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della propo-

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a deca- denza deirelativi benefici.

4   CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclu-

sione, che impediscono l’applicazione del concordato preventivo biennale. L’accesso al nuovoistituto è infatti precluso in caso di:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti aquelli di applicazione del concordato;
  • condanna per uno dei reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali,riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, com- messi negli ultimi treperiodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), per i contribuenti in regime forfetario.

Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione. Il D.lgs. 13/2024 richiedeinfatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in pre- senza di una causa di esclusione.

5   DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate utilizzando i dati:

  • forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P (modello ISA 2024) o del quadro LM (modelloREDDITI PF 2024);
  • relativi ai modelli ISA;
  • presenti nelle banche dati dell’Amministrazione

Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale or- dinaria anche incaso di adesione al concordato preventivo biennale.

  • REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate se- condo le regoleordinarie previste dal TUIR, ossia come differenza tra:

  • i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di parteci- pazione agliutili;
  • le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della Tuttavia, ilreddito stimato dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto:
  • delle plusvalenze e delle minusvalenze;
  • dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5del

Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione delreddito concordato.

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può es- sere inferiore a2.000,00 euro.

  • REDDITO DI IMPRESA

Anche il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinariepreviste dal TUIR, applicabili in base al regime adottato nel caso specifico. Ad esem- pio, se si tratta di impresa incontabilità semplificata, si farà riferimento ai criteri dell’art. 66 del TUIR. Tuttavia, il reddito d’impresa propostodall’Agenzia delle Entrate non tiene conto di:

  • plusvalenze e minusvalenze;
  • sopravvenienze attive e passive;
  • redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, inGEIE, in società di capitali.

Il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi delle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dallesingole disposizioni applicabili.

Perdite fiscali

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni dovrà essere ulteriormente ridotto per tener conto

delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti.

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può es- sere inferiore a2.000,00 euro.

  • VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all’IRAP, il cui valore della produzionesarà determinato dall’Agenzia delle Entrate in base ai criteri propri per ogni tipolo- gia di soggetto.

Tuttavia, il valore della produzione netta concordato non tiene conto:

  • delle plusvalenze e sopravvenienze attive;
  • delle minusvalenze e sopravvenienze

Il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive de- termina unacorrispondente variazione del valore della produzione netta concordato.

Valore della produzione netta concordato minimo

In ogni caso, il valore della produzione netta, così come dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a2.000,00 euro.

  • REDDITO PRODOTTO IN REGIME FORFETARIO

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in casodi nuova attività), viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni adisposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole proprie del regime.

I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfetario rimangono deducibili dal reddito

concordato, come previsto dall’art. 1 co. 64 della L. 190/2014.

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato soggetto ad imposta sostitutiva non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.

6   PROCEDURA DI ACCESSO

La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base, tra l’altro, di dati che devono esserecomunicati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.

La comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

  • del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
  • della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime

Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti “solari” che applicano gli ISA, l’adesione al nuovo istituto siconcretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024.

6.1   ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

Redditi imputati per trasparenza

L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati)e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati.

7   EFFETTI DEL CONCORDATO

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

  • presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
  • rispettare gli ordinari obblighi contabili;
  • effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi

 

  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Sarà facoltà del contribuente versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quelloconcordato.

  • CIRCOSTANZE ECCEZIONALI SFAVOREVOLI

Circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivosuperiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, provocano la cessazione degli effetti del regime diconcordato preventivo, a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica. L’art. 4 del DM

14/06/2024 individua circostanze eccezionali per cui cessano gli effetti del concor-dato. In particolare:

  • Eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • Altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli ancheparzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare lasospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di acce- dere ai locali di esercizio dell’attività, o la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale a casa di dettieventi, abbia interrotto l’attività;
  • Liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;
  • Cessione in affitto dell’unica azienda;
  • Sospensione attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA, o sospensione della professione dandone comunicazione all’ordine o alla cassa di competenza. 7.3 regime premiale
  • REGIME PREMIALE

L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all’art. 9-bis co. 11del DL 50/2017.

  • ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno

essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.

Tuttavia, anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni overifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

  • DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

Per la stima del reddito CPB, viene preso in considerazione il reddito 2023, a cui vengono applicate le variazioni legatealla misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA. Se successivamente a tali variazioni gli indicatori risultano migliorabili, viene preso a riferimento il valore dei ricavi o compensi necessari alraggiungimento della massima affidabilità fiscale.

L’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi

concordati.

Tuttavia, per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato, se l’acconto è versato in due rate:

  • la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
  • la seconda rata è determinata dalla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base delreddito concordato e quanto versato con la prima

8   CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:

  • durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia pre- vista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si appli- cano i medesimi coefficienti diredditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
  • sia cessata l’attività.

La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano i citati

eventi.

9   DECADENZA DAL CONCORDATO

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

Ravvedimento operoso

Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimentooperoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi,ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

  • DICHIARAZIONE INFEDELE

Costituisce causa di decadenza l’emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi di- chiarati relativamente aiperiodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche nel caso di presentazione di una dichiarazione integra- tiva delladichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2023 peri soggetti “solari”) con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione nettarispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.

  • VERIFICARSI DI CAUSE DI ESCLUSIONE

Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale nel caso in cui, successivamente all’ac- cettazione dellaproposta, si verifichi una causa di esclusione; si tratta, in particolare:

  • della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d’imposta pre- cedenti a quellodi applicazione del concordato;
  • della condanna per uno dei reati tributari di cui al lgs. 74/2000 o per i reati di false comunica- zioni sociali,riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi treperiodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.
  • EMERSIONE DI DEBITI TRIBUTARI

La decadenza dal concordato preventivo si verifica anche nel caso in cui il contribuente, con riferi- mento al periodo d’imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, com- presi interessi e sanzioni:

  • per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • per contributi previdenziali definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o con atti impo- sitivi non piùimpugnabili).
  • OMESSI VERSAMENTI

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso

a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73 costituisce causa di decadenza.

  • VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITÀ

La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:

  • constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;
  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un

minorreddito o valorenettodellaproduzione oggetto di concordato per un importosuperiore al 30%;

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relati- vamente aiperiodi d’imposta oggetto del concordato;
  • violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali edocumenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodid’imposta oggetto del concordato;
  • sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
  • omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione deiregistratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del

10      TABELLA RIASSUNTIVA

 

Concordato preventivo biennale 2024-2025 (soggetti“solari”)
 

Ambito soggettivo

Contribuenti a cui si applicano gli ISA
Contribuenti in regime forfetario
 

 

 

Cause di esclusione

Debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro
Omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o2023
Condanna per uno dei reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000 o per i reati di falseco- municazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni outilità di provenienza illecita, commessi nel 2021, 2022 o 2023
Inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA
 

 

Effetti del concordato

Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2024 e 2025 (solo2024 per contribuenti forfetari)
Regime premiale ISA (solo soggetti ISA)
Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato)
 

Cessazione

Modifica dell’attività esercitata
Cessazione dell’attività
Circostanze eccezionali sfavorevoli (da individuare con DM)
 

 

 

Decadenza

Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passivitàdichia- rate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta2023-2025
Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI2024
Verificarsi di una causa di esclusione
Omesso versamento delle imposte concordate
Violazioni di non lieve entità

DOTT. GIORGIO LINATI