Con l’entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, a partire dal 17 febbraio 2023, non è più possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione dei crediti derivanti dal superbonus e dai bonus edilizi minori. Sono tuttavia previste delle deroghe, che sono state ampliate in sede di conversione del decreto. A seguito del blocco delle cessioni e se non si rientra nelle eccezioni, i bonus edilizi possono essere utilizzati unicamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, se non si ha capienza fiscale sufficiente, l’importo eccedente andrà perso.
Le deroghe:
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
indipendentemente dalla data di avvio dei lavori (sia ante che post 17 febbraio 2023), per il bonus 75% per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020.
SUPERBONUS
per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, è ancora possibile optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito qualora in data anteriore al 17 febbraio 2023 (quindi se entro il 16 febbraio 2023 compreso) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA. Per gli interventi effettuati dai condomini, invece, il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito è ancora consentito qualora entro il 16 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA.
BONUS CASA 50%/ECOBONUS
la facoltà resta consentita qualora in data anteriore al 17 febbraio 2023 (quindi se entro il 16 febbraio 2023 compreso) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario.
EDILIZIA LIBERA
per gli interventi in edilizia libera (come, ad esempio, sostituzione finestre e caldaie), invece, le opzioni sconto in fattura/cessione del credito sono ancora possibili in tre casi.
Prima ipotesi: qualora i lavori siano iniziati prima del 17 febbraio 2023.
Seconda ipotesi: nel caso in cui i lavori non siano iniziati al 17 febbraio 2023, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito o qualora al 17 febbraio 2023 sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Terza ipotesi: qualora al 17 febbraio 2023 i lavori non siano iniziati e non risultino versati acconti, per poter fruire del meccanismo sconto in fattura/cessione del credito deve essere attestato sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, che la data dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori è antecedente al 17 febbraio 2023.